Nell'ordinamento italiano il regio decreto legge (RDL) era un avente forza di legge ordinaria adottato dal consiglio dei ministri e promulgato dal Re durante il Regno d’Italia.
Le necessità politiche ed amministrative del Governo, avevano indotto lo stesso sin dall'Unità d'Italia ad emanare con regio decreto norme giuridiche di competenza del potere legislativo. Non essendo tale facoltà contemplata da nessuna legge, restava molto controversa la giurisprudenza in merito all'efficacia giuridica delle relative disposizioni, prima che venissero ratificate dal Parlamento.
Solo nel 1926 venne approvata una legge (legge 31 gennaio 1926, n. 100) che regolamentava la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.
L'articolo 3 di tale legge dettava disposizioni in materia di decreti legge stabilendo che con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si poteva in casi straordinari e nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo esigevano, emanare decreti aventi valore di legge a condizione che lo stesso decreto doveva essere presentato ad una delle due camere, per la conversione, entro la terza seduta dopo la pubblicazione.
Il decreto legge che entro due anni dalla sua pubblicazione non era stato convertito in legge, non era più in vigore dal giorno della scadenza di tale termine.
In quanto non abrogati da successive disposizioni di legge e compatibili con la Costituzione repubblicana, le disposizioni contenute dei regi decreti leggi restano in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana.